martedì 6 novembre 2012

Non è l'Anpi a decidere la legittimità

Oggi, il quotidiano di Lodi Il Cittadino ha pubblicato nello spazio delle "Lettere e Opinioni" il mio commento alla risposta del presidente dell'Anpi di Melegnano. Come promesso in un precedente post, ecco di seguito il testo:

Caro Direttore, questa mia più che una risposta è una veloce chiosa della lettera del Sig, Fogagnolo pubblicata il 2 novembre, dove mi si “accusa” di disinformazione solo perché – scrivevo nella mia - “per farla breve prendo appunto questa [la XII disposizione transitoria della Costituzione] ad esempio”, tralasciando l’altra normativa citata. Conosce bene la mia passata attività di giornalista, la quale mi ha insegnato come lo spazio sia sacro ed abusarne sempre sconveniente.
Mi perdoni se qui, sollecitato, mi permetto a scopo “didattico” un’altra citazione testuale, questa volta proprio dalla legge Scelba, tanto cara all’interlocutore. L’articolo 1 recita: “Ai fini della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione, si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista”.
Citazione necessaria a questo punto per sgomberare ogni equivoco. Ed inviterei lo stesso interlocutore a fare una attenta e corretta esegesi del testo, perché solo così si può comprendere, piaccia o no, la legittimità di associazioni come quelle che si crede personalmente giusto combattere perché personalmente ritenute “fasciste”. Il primo comma dell’articolo 7, ancora, ci dice che: “La cognizione dei delitti preveduti dalla presente legge appartiene al tribunale”. Cioè ci dice che è compito della Magistratura accertare o meno se un partito o una associazione rientri nella fattispecie prevista dalla legge; non certo un compito che spetti, mi perdoni, al presidente dell’Anpi melegnanese.
Ricordo ancora che la legge Scelba del 1952 abrogava le più pesanti disposizioni concernenti la repressione dell'attività fascista, in quanto incompatibili con essa, contenute nella legge 3 dicembre 1947, n. 1546, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola, un segnale comunque di un’uscita da una emergenza; e che, ancora, la stessa legge, come dice l’articolo 10, aveva un carattere provvisorio (“La presente legge e le norme della L. 3 dicembre 1947, n. 1546, non abrogate, cesseranno di aver vigore appena che saranno state rivedute le disposizioni relative alla stessa materia del Codice penale.”). E poi non dimentichiamoci che dalla sua promulgazione sono passati sessant’anni, e che il quadro politico, interno e internazionale, è profondamente mutato da allora. E ancora, come ricordano i promotori di una sua abrogazione, che “la stessa storiografia accademica ha ormai da tempo formulato sull'esperienza del Ventennio mussoliniano un giudizio più equilibrato e obiettivo di quello che ancora risentiva delle passioni politiche e ideologiche dell'immediato dopoguerra”. Mi fermo qui. Cordialmente


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