Caro Direttore, questa mia più che una risposta è una veloce
chiosa della lettera del Sig, Fogagnolo pubblicata il 2 novembre, dove mi si
“accusa” di disinformazione solo perché – scrivevo nella mia - “per farla breve
prendo appunto questa [la XII disposizione transitoria della Costituzione] ad
esempio”, tralasciando l’altra normativa citata. Conosce bene la mia passata
attività di giornalista, la quale mi ha insegnato come lo spazio sia sacro ed
abusarne sempre sconveniente.
Mi perdoni se qui, sollecitato, mi permetto a
scopo “didattico” un’altra citazione testuale, questa volta proprio dalla legge
Scelba, tanto cara all’interlocutore. L’articolo 1 recita: “Ai fini della XII
disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione, si ha
riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione, un
movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue
finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando
o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la
soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la
democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo
propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti,
principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni
esteriori di carattere fascista”.
Citazione necessaria a questo punto per
sgomberare ogni equivoco. Ed inviterei lo stesso interlocutore a fare una
attenta e corretta esegesi del testo, perché solo così si può comprendere,
piaccia o no, la legittimità di associazioni come quelle che si crede
personalmente giusto combattere perché personalmente ritenute “fasciste”. Il
primo comma dell’articolo 7, ancora, ci dice che: “La cognizione dei delitti
preveduti dalla presente legge appartiene al tribunale”. Cioè ci dice che è
compito della Magistratura accertare o meno se un partito o una associazione
rientri nella fattispecie prevista dalla legge; non certo un compito che spetti,
mi perdoni, al presidente dell’Anpi melegnanese.
Ricordo ancora che la legge
Scelba del 1952 abrogava le più pesanti disposizioni concernenti la repressione
dell'attività fascista, in quanto incompatibili con essa, contenute nella legge
3 dicembre 1947, n. 1546, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato Enrico De
Nicola, un segnale comunque di un’uscita da una emergenza; e che, ancora, la
stessa legge, come dice l’articolo 10, aveva un carattere provvisorio (“La
presente legge e le norme della L. 3 dicembre 1947, n. 1546, non abrogate,
cesseranno di aver vigore appena che saranno state rivedute le disposizioni
relative alla stessa materia del Codice penale.”). E poi non dimentichiamoci
che dalla sua promulgazione sono passati sessant’anni, e che il quadro politico,
interno e internazionale, è profondamente mutato da allora. E ancora, come
ricordano i promotori di una sua abrogazione, che “la stessa storiografia
accademica ha ormai da tempo formulato sull'esperienza del Ventennio
mussoliniano un giudizio più equilibrato e obiettivo di quello che ancora
risentiva delle passioni politiche e ideologiche dell'immediato dopoguerra”. Mi
fermo qui. Cordialmente
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